Intolleranze alimentari e allergie
Il termine “allergia alimentare” è spesso utilizzato in maniera impropria: con esso si fa riferimento a reazioni o sensazioni che poco hanno a che fare con l'allergia. E' importante infatti distinguere le reazioni allergiche in senso stretto dalle reazioni di semplice intolleranza o di avversione psicologica ad un determinato alimento.
E' del settembre 2001 la pubblicazione di una classificazione aggiornata delle reazioni da ipersensibilità agli alimenti: le reazioni allergiche vere e proprie sarebbero solo le cosiddette “immunomediate”, sorrette cioè da un meccanismo immunologico sia su base anticorpale (gli anticorpi di tipo IgE, vale a dire le vere allergie in senso stretto ), sia su base cellulare, mediate cioè da linfociti, come nel caso della celiachia.
Le reazioni non immunomediate, invece, sarebbero quelle tossiche e quelle enzimatiche, come ad esempio l'intolleranza al lattosio.
Questa nuova classificazione esclude un ampio settore delle reazioni avverse agli alimenti come le reazioni psicogene. A tal riguardo bisogna sottolineare che percentuali anche significative della popolazione (fino al 25% in Usa), escludono dalla dieta alcuni alimenti ritenendosi allergici, senza che in realtà l'allergia sia stata clinicamente dimostrata.
Recenti studi hanno evidenziato che oltre il 30% delle madri credeva che il proprio bambino in tenera età fosse allergico, anche se le uniche manifestazioni erano coliche addominali o lievi reazioni cutanee, molto comuni nei neonati.
Numerose ricerche hanno dimostrato che l'allergia alimentare immunomediata da anticorpi di tipo IgE non coinvolge più del 4-5% dei bambini nei primi anni di vita.
Esistono alcuni alimenti capaci di determinare una sensibilizzazione allergica, come per esempio il latte vaccino e quello di capra. Allergeni importanti sono presenti in altri alimenti: uovo, pesce, grano, soia e arachidi. Questi alimenti possono provocare reazioni cliniche violente e potenzialmente mortali come lo shock anafilattico.
Frequentemente, questi incidenti sono provocati dal fatto che le etichette dei prodotti in commercio non riportano la presenza di minime quantità degli ingredienti contenuti.
Sarebbe dunque importante sollecitare una revisione nel sistema di etichettatura: il 24 Luglio 2003, il Senato della Repubblica ha approvato all’unanimità un proposta di legge relativa all’etichettatura dei prodotti contenenti glutine e all’obbligo, per la ristorazione collettiva, di fornire pasti senza glutine.
L’articolo emendato approvato, è il seguente:
... qualora, nella composizione del prodotto alimentare, o in quella di uno o più ingredienti (aromi, additivi o coadiuvanti) che lo compongono, siano presenti cereali contenenti glutine o sostanze da essi derivanti;
e/o se dal processo produttivo può derivare nel prodotto finito una quantità di glutine, analiticamente determinato, superiore a 20 ppm, tale prodotto dovrà riportare in etichetta, in calce all’elenco degli ingredienti ed in modo ben visibile, la dicitura: "il prodotto contiene glutine".
E' importante infine ricordare che la positività ad un test allergologico per un determinato alimento non implica necessariamente manifestazioni cliniche: prima di eliminare dalla propria dieta alimenti per i quali è stata dimostrata una sensibilizzazione, è consigliabile effettuare un test di provocazione (challenge) che dimostri la correlazione con reazioni.

